Nei cantieri temporanei o mobili il piano di sicurezza e coordinamento è redatto? Sono il Decreto Legislativo numero 81 del 2008 (https://argomenti.ilsole24ore.com/sicurezza-sul-lavoro.html) con le successive modifiche e integrazioni a fornire una definizione di cantiere temporaneo o mobile come un qualsiasi luogo in cui si portino avanti lavori di: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, e idroelettriche.
Inoltre, si fa riferimento ad un cantiere temporaneo o mobile anche per le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, ma solo per la parte che realizza lavori di natura edile o afferenti all’ambito dell’ingegneria civile. In questi particolari e specifici settori è possibile rilevare la presenza di differenti figure, ciascuno obbligato ad espletare particolari obblighi e funzioni.
Più precisamente, il committente ha l’obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, che a sua volta deve rispettivamente di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, oltre che di farne rispettare le disposizione durante l’esecuzione dei lavori. Infatti, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è il risultato di scelte progettuali e organizzative. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è quel documento che viene preparato in fase di progetto per analizzare tutti quegli elementi legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione afferenti al cantiere.
L’analisi effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere redatta tenendo conto dei Piani operativi di sicurezza (POS). Inoltre, va ad analizzare le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutti gli strumenti adeguati per limitare e prevenire i rischi sul lavoro. Il Piano di sicurezza e Coordinamento va stilato prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’avanzamento dell’appalto e diventa poi il punto di riferimento per la concretizzazione del progetto stesso. Dunque, va stilato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione.
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Testo-Unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx
Infine, il Piano è formato da una relazione tecnica, corredata da tutte le disposizioni utili per la limitazione e la riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, prevedendo la presenza dei seguenti elementi, vediamo in elenco:
1. l’identificazione e la descrizione dell’opera, declinata secondo i riferimenti all’indirizzo del cantiere, l’ambiente in cui è situato il cantiere, una breve descrizione dell’opera da effettuare:
2. l’esplicitazione di chi ricopre i diversi ruoli collegati alla sicurezza;
3. una relazione sull’individuazione, sull’analisi e sulla valutazione dei rischi concreti; 4. le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive;
5. le disposizione, le misure preventive e protettive e le misure di protezione individuale;
6. gli strumenti di coordinamento che riguardano le imprese e i lavoratori interessati all’opera;
7. l’organizzazione e il coordinamento fra le diverse figure interessate nel cantiere;
8. l’organizzazione per la gestione del pronto soccorso, dell’antincendio e dell’evacuazione dei lavoratori, con i numeri telefonici delle strutture dedicate;
9. la durata e le diverse fasi del lavoro;
10. una previsione dei costi della sicurezza.
Qui altre informazioni sul blog di Mirko Ravicini .